LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE TRA MODELLI ORGANIZZATIVI ED ADEGUAMENTI AL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza così come disciplinato dal D.Lgs.n.14 del 2019, appare del tutto svincolato dalla disciplina della responsabilità degli Enti, come disciplinata dal D.Lgs.n.231/2001.

Il D.Lgs.n.231/2001, è incentrato sulla disciplina della sanzione dell’Organizzazione punendo, a prescindere dalla natura penale o amministrativa la società, gli enti collettivi i quali a diverso titolo risultino coinvolti in condotte delittuose poste in essere, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, dai vertici o dipendenti dell’impresa.

Il D.Lgs.n.14 del 2019 ha sostituito la disciplina presente nel R.D.n. 267 del 1942, regolamentando il momento in cui l’operatività della società incontra significative difficoltà a cagione di difficoltà economiche, patrimoniali o finanziarie, tanto da doversi procedere ad un’operazione di risanamento dell’impresa se non ad una liquidazione definitiva della stessa.

Le differenze, contenute nelle richiamate normative incontrano però significativi punti di intersezione, pertanto andrebbero lette in combinato disposto, operando: da un lato, infatti, alcuni profili della disciplina contenuta nel nuovo Codice della Crisi dell’Impresa, in qualche modo impattano sull’implementazione del Decreto Legislativo n.231/2001, mentre alcuni contenuti tipici dei Modelli Organizzativi, disciplinati appunto dal D.Lgs. n. 231/2001 possono ben rientrare e pertanto, rendere più idonei ed efficaci, i Modelli Organizzativi cui si riferiscono anche gli artt. 3 e 14 del D.Lgs.n.14/2019 e l’art. 2086, comma 2, del codice civile.