Interessante la pronuncia della Corte di legittimità che ha specificato come la tutela del diritto d’autore, postuli necessariamente il requisito dell’originalità e della creatività.
Tale indiscutibile requisito, non consiste solo nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma si estrinseca nella forma della sua espressione, ovvero della soggettività, ponendo quindi l’accento sulla circostanza che l’opera rifletta la personalità del suo autore, contenendo in sé le scelte libere e creative dell’autore stesso.
Tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità, solo per eventuali vizi di motivazione.
Nel caso analizzato, la Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso il carattere dell’originalità e creatività in un regolamento disciplinante un servizio anticontraffazione, poiché si trattava di un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale, che non conteneva alcuna peculiare e creativa elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 – , Sentenza n. 10300 del 29/05/2020 (Rv. 657713 – 01)