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Azione di accertamento per le finalità del trattamento dei dati personali

Azione di accertamento per le finalità del trattamento dei dati personali

La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n.368/21 chiarisce quanto stabilito dall’art. 11, D.Lgs.n. 196/2003, allorquando prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, dovendo, inoltre, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti.

La Corte di legittimità, evidenzia che relativamente al trattamento dei dati personali, il D.Lgs.n.196/2003 tutela anche i dati personali già pubblici o pubblicati, in quanto il soggetto chiamato al trattamento può ricavarne ulteriori informazioni quindi trarne un valore aggiunto informativo che non potrebbe essere estratto dai dati singolarmente considerati.

Tale operazione, rischia di ledere la dignità dell’interessato, in contrasto con la disciplina della normativa in materia di privacy, valore costituzionalmente protetto anche rispetto all’iniziativa economica privata.

Ciò posto, gli Ermellini rilevano che l’art. 11 del decreto citato prescrive che i dati personali vengano trattati «in modo lecito e secondo correttezza, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati».

Pertanto in sede di decisione, osserva il Collegio, il Giudice avrebbe dovuto accertare se l’informazione sia stata trattata in modo non pertinente e in modo eccedente rispetto alla finalità perseguita dalla società; non essendo ciò avvenuto, la Corte ha rilevato pur essendo i dati inseriti in archivio conformi e in linea con quelli che risultavano dai pubblici registri, è stata omessa l’indagine relativa alle finalità del trattamento, indagine, quanto mai necessaria.

 

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 368/21