Nella pratica, la raffinata analisi della Corte EDU sul Caso Biancardi, in merito al rapporto tra diritto all’oblio e testata telematica, difficilmente verrà recepita e il timore delle sanzioni trasformerà il giusto compromesso del diritto all’oblio-deindicizzazione nella mannaia del diritto all’oblio-cancellazione. Così quando il delisting non funzionerà oppure a causa dell’insostenibilità dei costi legali per complesse attività di bilanciamento, la cieca paura – ignara dei delicati meccanismi ermeneutici delle nostre Corti – costringerà gli editori digitali a sforbiciare i loro archivi online.
Dopo la CEDU Biancardi, nei fatti, cambia il ruolo del motore di ricerca rispetto al diritto all’oblio che pare configurarsi come un problema tutto a carico degli editori.
La Corte EDU, I Sez. del 25.11.2021 – CASO BIANCARDI c. ITALIA – sebbene non faccia proclami in questo senso – pare inaugurare un nuovo corso – nei fatti – del diritto all’oblio di cui diretto responsabile non è più il motore di ricerca ma l’editore del sito sorgente.
I Giudici di Strasburgo inquadrano la portata della causa individuandola unicamente nei termini della deindicizzazione o meno dell’articolo mettendo ben in evidenza che mai si è trattato della questione della rimozione (in questo caso vi sarebbero state pesanti ripercussioni sulla libertà di stampa e sulla valenza storica degli archivi dei giornali nonchè sulla libertà di espressione).
Deindicizzare costituisce un bilanciamento proporzionato tra la libertà di stampa/libertà di espressione/valenza storica degli archivi digitali e la tutela della privacy/reputazione. L’articolo non viene cancellato e resta nell’archivio on line del giornale sebbene non possa più essere pescato dai motori di ricerca. Così la privacy e la reputazione vengono salvaguardate contro gli abbinamenti lesivi degli algoritmi di indicizzazione senza abbattere la libertà di stampa e la libertà di espressione garantite dalla conservazione dell’articolo nell’archivio.
Come si opera il bilanciamento? Ovvero come si comprende quando è giusto deindicizzare? La Corte – dopo aver eseguito una dotta disamina delle normative e della giurisprudenza – elabora dei criteri di valutazione. Vi sono due caratteristiche principali che caratterizzano la presente causa: una è il periodo di tempo in cui l’articolo è rimasto su Internet correlato con il relativo impatto sulla reputazione dell’interessato; la seconda caratteristica riguarda la natura dell’interessato in questione, vale a dire un privato che non agisce in un contesto pubblico come personaggio politico o pubblico. Di conseguenza, per la CEDU, i criteri di valutazione per operare il bilanciamento secondo proporzionalità sono:
- il periodo di tempo in cui l’articolo è stato conservato online, in particolare alla luce delle finalità per le quali i dati dell’interessato sono stati originariamente trattati;
- la sensibilità dei dati di cui trattasi.
Corte EDU, I Sez. del 25.11.2021 – CASO BIANCARDI c. ITALIA