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Gli asset immateriali nelle procedure concorsuali

Risulta essere particolarmente articolato il rapporto tra regole della proprietà intellettuale e nuove procedure concorsuali.

Vale porre in primo luogo l’accento sul momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, e per il caso di specie che, nel patrimonio da liquidarsi siano presenti diritti di proprietà intellettuale, di cui l’imprenditore sia il titolare.

Specificamente bisogna pensare, ai diritti patrimoniali che scaturiscono da marchi registrati e degli altri segni distintivi, dai brevetti, dai modelli e disegni industriali, dal know how, dai diritti di autore e dai diritti ad essi connessi.

Diversamente saranno da considerarsi i diritti morali d’autore, che non sono idonei a costituire oggetto delle disposizioni traslative e che, pertanto, restano in capo al debitore anche in sede di liquidazione, ovvero in capo al terzo che abbia ricevuto dal titolare il diritto di utilizzare il bene immateriale stesso.

Da qui una prima distinzione e specificazione: laddove si tratti di diritti di cui l’imprenditore è titolare, ad essere applicabili saranno le norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza relative agli effetti della liquidazione giudiziale sui beni dell’imprenditore; diversamente, laddove si dovessero considerare i beni utilizzati da parte di un terzo sulla base di un titolo traslativo, dovrà applicarsi la norma in materia di rapporti giuridici pendenti al momento della liquidazione giudiziale. Quella che oggi è sostituita dagli artt. 163 e 164 Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Il dubbio principale a proposito dei beni di appartenenza dell’imprenditore in liquidazione riguarda la possibilità teorica di ritenerli beni personali dell’imprenditore, pertanto rientranti nell’alveo delle norme sullo spossessamento in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale.

A tal proposito la dottrina ha sempre sosstenuto che la possibilità di inquadrare i diritti di proprietà intellettuale tra i diritti della personalità a nulla rilevasse in caso di insolvenza.

Detto diversamente, se pure si volesse sostenere che si tratti di diritti della personalità, non sarebbero immediatamente inquadrabili tra i beni strettamente personali un tempo disciplinati dall’art. 46 legge fallimentare e oggi dall’art. 146 Codice della Crisi e dell’insolvenza (Beni non compresi nella liquidazione giudiziale).

Semmai, a siffatta categoria potrebbero essere ascritti solamente i diritti di pubblicazione e di utilizzazione delle opere di ingegno strettamente personali dell’autore: ai sensi della legge sul diritto di autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), aggiornata nell’aprile del 2019, e in particolare dell’art. 111, essi non potranno essere oggetto di pegno, di pignoramento né di sequestro.

È, invece, da ritenersi ancora dubbio se rientri nella fattispecie di cui all’art. 111 Legge diritto d’autore la categoria che comprenda quelle opere che non siano ancora uscite dalla sfera personale dell’autore ma che, per la loro natura, assurgano allo status di beni.