Il nostro ordinamento ha ormai dato il via al processo di recepimento della Direttiva 1371/2001 in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione.
Il recepimento della Direttiva ha chiari risvolti per la c.d. “Normativa 231” in quanto la Frode Iva ingressa nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.
La Direttiva (UE) 2017/1371, ha come obiettivo l’armonizzazione degli impianti legislativi dei Paesi dell’Unione al fine di sviluppare e prevedere un efficace e coordinato sistema di misure a protezione delle risorse finanziarie dell’Unione Europea.
Il Legislatore, all’art. 6 della citata Direttiva, ha previsto che i singoli Ordinamenti prevedano norme idonee ad irrogare sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” nei casi di frode fiscale posta in essere “a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica.
Tra le fattispecie lesive degli interessi finanziari rientra la frode in materia di IVA.
La Direttiva PIF ha poi posto un limite di sanzionabilità riferito “unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA” intendendo quali condotte illecite, a rilevanza internazionale, quelle condotte che comportano un danno di almeno dieci milioni di euro e coinvolgano almeno due (o più) Stati membri.
L’art. 9 della Direttiva, prescrive l’adozione di misure necessarie affinché il soggetto giuridico riconosciuto responsabile di una violazione sia sottoposto a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Oltre le sanzioni pecuniarie, sono previste misure interdittive quali: “a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; c) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di scioglimento; f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato”.
Il Governo dovrà individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenute condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; abrogare le norme interne che risultino incompatibili con quelle della Direttiva (UE) 2017/1371; modificare l’articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione; integrare le disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo; prevedere, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; prevedere, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del Decreto Legislativo n.231/2001, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Tutto quanto sopra esposto, non trova tuttavia ancora riscontro formale nell’arricchimento dei reati-presupposto (ex D.Lgs.n.231/2001) secondo quanto voluto dalla Direttiva PIF.
Tuttavia tale incombenza è imminente per cui i soggetti giuridici che in passato hanno adottato i c.d. “Modelli 231”, i quali dovranno necessariamente pianificare l’adeguamento identificando i rischi fiscali connessi alla propria attività, predisponendo adeguati sistemi di gestione volti a minimizzare, se non azzerare, tutte quelle situazioni che potrebbero condurre alla concretizzazione del rischio fiscale.