OBBLIGAZIONI SOLIDALI NELLE SOCIETA’, CONFUSIONE ED ESTINZIONE
Allorquando il debito interessi più soggetti obbligati solidalmente, «l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno ad essere obbligati all’adempimento nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di debito estintosi per confusione».
La Corte d’Appello di Trieste, preso atto che nelle more del giudizio una S.n.c., condannata in veste di socia di una s.r.l., in solido con gli amministratori di questa e di altra società, al risarcimento dei danni in accoglimento dell’azione di responsabilità disposta nei confronti dei predetti dal Fallimento della s.r.l., si era resa cessionaria del credito riconosciuto in primo grado in favore del Fallimento, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla considerazione che, nel caso di specie, non potesse applicarsi l’art. 111 c.p.c., «giacché tale istituto presuppone che il trasferimento a titolo particolare venga fatto in favore di un soggetto estraneo sin dall’origine al processo, e non a favore di un soggetto che né è già parte come debitore».
La società ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che avrebbe dovuto succedere nel giudizio alla cedente nei limiti del residuo credito.
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato alla luce di quanto disposto dall’art. 1303 c.c. che disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento in relazione alle obbligazioni solidali.
La richiamata norma stabilisce che: «se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore»; ne consegue che il vincolo obbligatorio resta immutato nei confronti degli altri debitori in solido.
L’effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell’obbligazione solidale in relazione alla quale, per l’acquisto fattone da una parte nella stessa persona, si riuniscono la qualità di creditore e debitore.
Non può dichiararsi, quindi, integralmente cessata la materia del contendere avente ad oggetto il credito risarcitorio dichiarato in primo grado: qualora il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, «l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che, continueranno a vedersi obbligati all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota estintosi per confusione».
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 5 ottobre 2021, n. 26948