WEB E DANNO REPUTAZIONALE
Il danno da reputazione per la persona giuridica, società commerciale, può avere effetti pregiudizievoli sull’attività di impresa con conseguente diritto al risarcimento del danno, la Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata negli ultimi anni sui requisiti richiesti al fine di determinare la rilevanza del danno e la sua risarcibilità. (Cass., Sez. 3^ Civ., Sent. n. 10847/2007)
Le informazioni che vengono pubblicate sul web, possono essere tanto più lesive, quanto più è estesa la diffusione (Cass., Sez. 3^ Civ., Ord. n. 16908/2018).
Di non minore importanza poi è che, la diffamazione via web è amplificata dalla estrema rapidità di diffusione dell’informazione, in quanto il web genera una catena di condivisione di fatto incontrollabile.
Particolare rilievo assume la superficialità con cui spesso gli utenti registrano un messaggio, facilmente accessibile da una platea piuttosto ampia. Di un articolo di giornale online, infatti, potrebbe essere valutata la lesività anche del solo titolo che, nella maggior parte dei casi, è decontestualizzato e pertanto fonte di un danno all’immagine potenzialmente maggiore (Cass., Sez. 3^ Civ., Ord. n. 12012/2017).
A fronte delle linee-guida tracciate dalla Corte di Cassazione, risulta evidente come il danno all’immagine via web non sia più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
La reputazione di un’azienda, potrebbe essere danneggiata anche dalle recensioni negative su prodotti e servizi, spesso inserite in forum di settore e pagine social: se da un lato, i Provider si sono attivati mettendo a disposizione strumenti specifici con cui segnalare e chiedere la rimozione di contenuti offensivi e non veritieri, d’altro lato si tratta di strumenti che non possono ritenersi risolutivi, perché affidati prevalentemente alla discrezionalità degli stessi Provider, specie in assenza di un provvedimento giudiziale che ordini la cancellazione dei contenuti.
Anche per questa ragione, la mancata considerazione della lesività di un contenuto, perché inserito in un contesto ritenuto non autorevole quale quello dei social network – come parrebbe suggerire la richiesta di archiviazione citata – senza un accertamento dell’effettivo impatto del commento sulla sfera giuridica del destinatario, potrebbe avere riflessi di rilievo sulla tutela della reputazione anche di aziende e società commerciali.
https://www.cfnews.it/